STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI E I GIOVANI

CON PATOLOGIE CRONICHE

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIABETE

 

Art. 1
DENOMINAZIONE

E’ costituita un associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE AIUTO AI BAMBINI E GIOVANI CON PATOLOGIE CRONICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIABETE”.

Art. 2
SEDE

2.1) L’associazione ha sede legale a Ferrara; in Via Muzzina n°11.
L’eventuale cambiamento di sede non comporta modifiche dell’atto costitutivo, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l’eventuale cambio di indirizzo.

2.2) E’ possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell’assemblea ordinaria (o straordinaria) che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale.

 

Art. 3
DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4
SCOPI E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone di:

- promuovere la conoscenza del diabete giovanile e delle altre malattie croniche giovanili al fine di favorirne la diagnosi e la cura;

- istituire ed educare i giovani con patologie croniche e le loro famiglie mediante pubblicazioni, riunioni, conferenze, ed altro utile a tal fine;

- sollecitare l’adesione e la solidarietà di tutta la collettività;

- promuovere e sviluppare iniziative per assicurare mezzi di assistenza ai malati e alle loro famiglie, sopratutto laddove l’assistenza pubblica non offra sostegni adeguati;

- sensibilizzare le strutture pubbliche (quali, ad esempio, le scuole), private politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l’assistenza ai giovani colpiti da diabete o altre malattie croniche;

- permettere la collaborazione con altre Associazioni analoghe;

- sostenere e promuovere la ricerca scientifica nel campo del diabete e delle altre malattie croniche infantili;

- discutere sulle nuove direttive sanitarie.

Art. 5
PATRIMONIO

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti;

- eventuali contributi privati;

- eventuali contributi dello Stato, degli Enti e delle Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di attività o progetti;

- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Il numero di aderenti è illimitato. L’adesione all’Associazione è aperta a tutte le persone che contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 7
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di voto in seno all’Assemblea. Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo dell’Associazione.

L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà all’Assemblea di escludere l’associato dopo due anni di inadempienza della quota associativa.

L’attività di volotariato è gratuita.

Gli associati minorenni non hanno facoltà elettiva (soci inattivi).

Art. 8
ORGANI DELL’ASSOCIZIONE

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Art. 9
L’ASSEMBLEA

L’Assemblea viene convocata:

- dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dell’Associazione e della relazione annuale del Consiglio Direttivo;

- ogni tre anni per il rinnovo delle cariche elettive;

- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci.

Art. 10
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

  1. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione, inoltre:

- approva il bilanci relativo ad ogni esercizio, entro quattro mesi dalla sua chiusura;

- nomina i componenti del Comitato Direttivo;

- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

- delibera l’esclusione dei soci per gravi motivi (morali) dall’Associazione.

  1. L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo ne ravvisino l’opportunità.
  2. L’Assemble Straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scoglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
  3. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 sette giorni prima della data di Riunione.

  1. L’Assemblea è costituita in prima convocazione quando è presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci.

In seconda convocazione , l’Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quanto siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associzione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea degli associati e composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo quanto stabilirà l’Assemblea all’atto della nomina.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive, previo il parere dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro consigliere nominato per l’occasione.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti dal segretario, vengono conservati agli atti.

Art. 12
IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri e:

- rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione di fronte a terzi e resta in giudizio per conto della stessa;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- delibera spese in nome e per conto dell’Associazione;

- in caso di necessità e urgenza , con firma congiunta col Vice Presidente, prende decisioni che spettano al consiglio;

- delibera con il consiglio direttivo l’ammissione di nuovi Soci;

- delibera sulla sistemazione dei locali adibiti all’uopo;

- delibera su tutte le questioni che per legge o statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell’Associazione.

Art. 13
IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il tesoriere viene anch’egli eletto dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di raccogliere e conservare il patrimonio dell’Associazione. In caso di sua mancanza farà le veci il segretario.

Art. 14
NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in settori analoghi.