STATUTO
dell’Organizzazione di Volontariato denominata
ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI CON PATOLOGIE CRONICHE
AGPC-ODV

 

Art. 1 - Denominazione e struttura

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Volontariato di primo livello, senza fini di lucro, denominata: “Associazione per l’Aiuto ai Giovani con Patologie croniche- AGPC -ODV” (di seguito nel testo AGPC e/o associazione).
AGPC e un'Organizzazione di Volontariato (ODV).

 

Art. 2 – Sede

AGPC ha sede legale in via Ravenna n.52 a Ferrara (FE).
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l’eventuale cambio di indirizzo, e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell’assemblea ordinaria che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale.

 

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 4 - Scopi e attività

AGPC fonda la propria struttura sui principi di solidarietà sociale e democrazia, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a:
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- beneficenza.

In particolare AGPC si propone di:
1) rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi morali e materiali dei giovani affetti da malattie croniche, con particolare riferimento al diabete T1 e loro famiglie;
2) promuovere la conoscenza del diabete tipo 1 (giovanile) e delle altre malattie croniche giovanili, con l’intento di favorire la diagnosi, la prevenzione e la cura e, a tal fine, istruire ed educare, attraverso percorsi formativi mirati, i giovani con diabete e le loro famiglie;
3) sensibilizzare le Istituzioni preposte alla tutela della salute, in particolare l’Azienda Sanitaria, ad una corretta applicazione della normativa vigente a tutela del giovane con diabete e garantire allo stesso adeguate terapia e assistenza;
4) attivare percorsi per difendere l’accesso ai nuovi farmaci ed alle nuove tecnologie;
5) sollecitare la solidarietà della collettività, promuovendo incontri di sensibilizzazione ed informazione per i cittadini, al fine diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce;
6) collaborare con altre associazioni nell’organizzazione di iniziative volte a tutelare il diritto alla salute ed i bisogni delle persone con diabete;
7) promuovere e sviluppare iniziative per assicurare mezzi di assistenza ai malati e alle loro famiglie, soprattutto laddove l’assistenza pubblica non offra sostegni adeguati;
8) sensibilizzare le strutture pubbliche (es. scuole, centri sportivi ect.), amministrative e sanitarie a migliorare l’assistenza per giovani con diabete o altre patologie croniche;
9) sostenere e promuovere la ricerca scientifica nel campo del diabete e di altre malattie croniche pediatriche;
10) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
11) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi;
12) svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’Associazione, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

 

Art. 5 - Patrimonio

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1. quote e contributi degli associati;
2. erogazioni liberali di associati e\o terzi; eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati negli anni successivi, per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 6 – Esercizio Sociale

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto dell’esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

 

Art. 7 – Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Ad AGPC possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire e contribuire a realizzare gli scopi dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all’art. 32 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Lo status di associato ha, pertanto, carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due (2) anni;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere dell’elettorato attivo e passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione e dal compiere atti che danneggino l’immagine dell’associazione;
- versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo entro i termini stabiliti.
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 

Art. 10 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- l’Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
E’ consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.
L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

 

Art. 11 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (mail) da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- ratifica, nella prima seduta utile, l'entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
- delibera sull’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria:
delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

 

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. I membri eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo rimborso delle spese.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o strumenti di messaggistica istantanea, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni quattro (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 13_– Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione, delibera sulle spese in nome e per conto dell’associazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente delibera su tutte le questioni che per legge o statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di ogni altro organo dell’associazione.

 

Art. 14 - Il Revisore Legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.

 

Art. 15 - Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall’assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all’art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 16 - Clausola compromissoria

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

 

Art. 18 – Rinvio-Norma finale

Il presente statuto entra in vigore a far data dall'approvazione da parte dell´Assemblea Straordinaria e sostituisce e annulla ogni precedente.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Art. 19 – Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

 

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